Art. 1 DENOMINAZIONE E SIMBOLO

E' costituita l'Associazione denominata "Gilberto Oneto", architetto paesaggista, storico, studioso e libero pensatore.
Il simbolo dell'Associazione è il seguente: "Scudo in campo d'argento con drago rosso rampante a sinistra " ed il motto "GILBERTO ONETO" in caratteri neri.

Art. 2 FINALITA'

L'Associazione ha come scopo primario la divulgazione e la promozione del pensiero e delle opere di Gilberto Oneto mediante pubblicazioni, convegni, corsi di studio, eventi celebrativi, messa a disposizione della sua biblioteca e l'utilizzo di ulteriori strumenti utili a tali finalità.
L’Associazione ha inoltre come scopo di promuovere lo studio e la divulgazione delle culture architettoniche e paesaggistiche, per tutelare i caratteri specifici del patrimonio di esperienze storiche e tradizionali, di cui Gilberto Oneto era cultore e promotore.

Art. 3 SEDE

La sede ufficiale dell'Associazione è fissata a Belgirate (Vb), in via Elena Conelli 21.
L'Associazione potrà avere, per ragioni pratiche, una o più sedi operative diverse da quella ufficiale, decisione che spetta, sia nella creazione che nella eventuale soppressione, al Consiglio Direttivo.

Art. 4 NATURA E DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione non ha scopo di lucro, è una libera associazione apartitica, aperta a tutti i cittadini, di qualsiasi sesso e condizione, che si riconoscano nelle idee di Gilberto Oneto. Ai fini fiscali l'Associazione deve considerarsi ente non commerciale e dunque non svolge attività commerciale, ad eccezione di quella che sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria rispetto al perseguimento dei suoi scopi.

Art. 5 SOCI E ADERENTI

Sono Soci Fondatori tutti coloro che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo dell'Associazione.
Sono Soci Benemeriti tutti coloro che sono in grado di dare un effettivo contributo alla realizzazione degli scopi sociali, sia attraverso un lavoro effettivo sia attraverso un contributo economico significativo. La qualifica di Socio Benemerito viene decisa dal Consiglio Direttivo.
Sono Soci Onorari coloro ai quali il Consiglio Direttivo attribuisce tale qualifica.
Sono Soci tutti coloro che condividono scopi e finalità dell'Associazione, e che, a seguito del loro impegno, assumono un ruolo di particolare rilievo nella vita dell'Associazione. L'ammissione alla qualifica di Socio è decisa dal Consiglio Direttivo. Ogni richiesta di ammissione a Socio deve essere sottoscritta da almeno tre Soci Fondatori e/o Benemeriti. Tutti i Soci devono essere in regola con il versamento della quota annuale così come stabilita dall'Assemblea.
Sono Aderenti tutti coloro che, pur non avendo la qualifica di Soci, intendono sostenere l'attività e la promozione delle finalità all'Associazione con il versamento di una quota di adesione il cui importo minimo è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo".
Solo i Soci, i Soci Benemeriti e i Soci Fondatori hanno diritto di voto alle assemblee dell'Associazione e possono essere eletti membri del consiglio direttivo.

Art. 6 DECADENZA DEI SOCI

Costituiscono motivo di decadenza da socio : il non rispetto delle finalità dell’Associazione; il mancato pagamento di una quota annuale; la condanna con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti; una condotta morale e civile indegna che arrechi danni d'immagine all’Associazione o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli. La decadenza da socio è decisa a maggioranza dal Consiglio Direttivo

Art. 7 ASSEMBLEA

L'Assemblea dell'Associazione è costituita dai Soci Fondatori, dai Soci Benemeriti e dai Soci.
All'Assemblea spetta l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo, la nomina del Consiglio Direttivo (composto da un minimo di cinque a un massimo di nove componenti), che rimane in carica per tre anni. L'Assemblea si riunisce in forma ordinaria almeno una volta l'anno, entro il 31 marzo, per adempiere agli obblighi previsti dal presente Statuto. Può inoltre essere convocata in via straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei propri componenti.
L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti in proprio o con delega almeno la metà più uno dei componenti. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei componenti presenti in proprio o per delega. Ogni componente dell'Assemblea può ricevere una sola delega valida ai fini assembleari.
L'Assemblea stabilisce le quote annuali di partecipazione per i Soci e gli Aderenti. Inoltre, a fronte di particolari necessità può stabilire l'introduzione di "quote una tantum" a carico dei Soci. La quota associativa è annuale, è nominativa, è intrasmissibile e non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. All'Assemblea straordinaria tocca qualsiasi decisione in ordine alla modifica del presente Statuto e allo scioglimento dell'Associazione.

Art. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque a un massimo di nove consiglieri e viene eletto direttamente dall'Assemblea. Nella prima riunione valida dopo la nomina assembleare, il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario-Tesoriere. Il Consiglio Direttivo può nominare il Segretario-Tesoriere dell'Associazione anche all'esterno dei propri componenti, nel qual caso il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio con solo diritto di parola e senza diritto di voto. Il Consiglio Direttivo ha inoltre la facoltà di scegliere persone anche esterne ai propri componenti per lo svolgimento di incarichi particolari.
Tutti le cariche del Consiglio Direttivo si intendono prestate a titolo gratuito, fatta eccezione per eventuali rimborsi spese stabiliti, di volta in volta e in via preventiva, dal Consiglio stesso a fronte di impegni operativi particolarmente onerosi sostenuti da un proprio componente o da persona scelta per lo svolgimento di incarichi speciali.
Il Consiglio Direttivo provvede alla gestione ordinaria dell'Associazione, predispone i bilanci preventivi e consuntivi, stabilisce il programma annuale delle iniziative utili a perseguire le finalità dell'Associazione, ne segue la realizzazione anche avvalendosi, di volta in volta, di altri membri dell'Assemblea . Il Consiglio Direttivo è tenuto inoltre: a vigilare sul rispetto delle quote associative per i Soci ordinari, a convocare l'Assemblea ordinaria entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, a convocare l'Assemblea straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria e/o dietro richiesta di almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea stessa.
La riunioni del Consiglio Direttivo si devono intendere valide in presenza della maggioranza assoluta dei propri componenti. Le decisioni del Consiglio vengono assunte a maggioranza semplice. Per le delibere riguardanti l'ammissione o la decadenza dei Soci è richiesta la maggioranza dei due terzi.

ART.9 PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO-TESORIERE

Il Presidente dirige i lavori del Consiglio Direttivo, ne convoca le riunioni tutte le volte che lo ritiene necessario (stabilendo l'ordine del giorno) e/o dietro richiesta di due o tre membri dello stesso (due in caso il Consiglio sia composto fino a 7 membri, tre nel caso sia composto da 9 membri). Il Presidente rimane in carica tre anni e può essere rieleggibile.
La rappresentanza e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente. Il Presidente coordina l'attività dell'Associazione. La firma sociale per gli atti di ordinaria amministrazione presso le Banche e gli Uffici Postali spetta anche al Segretario-Tesoriere con firma disgiunta dal Presidente o anche ad altri membri del Consiglio Direttivo, purché delegati dal Presidente.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento e assenza o cessazione della carica, esercitandone le funzioni.
Il Segretario-Tesoriere tiene l'elenco dei Soci e ne cura l'aggiornamento, provvede al disbrigo della corrispondenza, redige i verbali di riunione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. Cura inoltre l'incasso delle quote sociali, provvede all'aggiornamento della contabilità dei libri sociali nonché a redigere e proporre al Consiglio Direttivo i progetti di Bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 10 PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito: a) da tutti i beni mobili e immobili che vengano conferiti e diventino di sua proprietà; b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, c) da eventuali contributi o erogazioni di terzi.
Le entrate dell'Associazione sono costituite: a) dalle quote sociali e dai contributi "una tantum"; b) dalle eccedenze dei proventi sulle spese derivanti dalle manifestazioni organizzate; c) dai proventi netti comunque pervenuti in seguito a servizi o attività svolti; d) da ogni altra entrata che concorra all'all'incremento dell'attività sociale, sempre nell'ambito dei fini istituzionali e statutari.
Eventuali avanzi di gestione saranno sempre e comunque reimpiegati nell'attività successiva dell'Associazione.

Art. 11 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

L’Associazione potrà essere sciolta solo con la maggioranza dei due terzi dell'Assemblea straordinaria.
In caso di scioglimento, gli eventuali beni costituenti il patrimonio dell’Associazione saranno devoluti a un'Associazione o un Ente che abbiano finalità analoghe e che siano indicati dall'Assemblea.

Art. 12 NORME DI LEGGE

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

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